Art. 1195 c.nav. — Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto
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Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva