Art. 1244 c.nav. — Computo speciale di termini
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Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva