Art. 1258 c.nav.Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

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[1]Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell'aria e' inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacita' all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.

[2]Alle medesime persone puo' essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1258 · fonte su Normattiva