LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - CARATTERE DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE NECESSARIA APPLICAZIONE, NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE DELLA SANZIONE AL FATTO E DELLA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO.
La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare e' esercitato non gia' direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorita' vigilante, ne' il carattere di specialita' e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perche' operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.
LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - AUTOMATICA IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE, CON ANNESSA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO, SENZA LA PREVISIONE DI PREVIA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE RICHIESTA, IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE, DAL PRINCIPIO DI PROPORZIONE AL FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORE PROFILO.
Dei due principi (della proporzione della sanzione al fatto e del contraddittorio) a cui e' rigorosamente vincolato, in ogni caso, l'esercizio del potere disciplinare nei rapporti di lavoro, solo il secondo, nelle norme del codice della navigazione concernenti la cancellazione dal registro dei lavoratori portuali in caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, risulta osservato. Mentre infatti l'art. 1263 di detto codice prevede espressamente - conforme alla regola del contraddittorio - che il provvedimento di cancellazione sia preceduto dalla contestazione degli addebiti, con implicita facolta', per il lavoratore incolpato, di comunicare le sue giustificazioni, l'art. 1258, primo comma, disponendo che la cancellazione, con annessa perdita del posto di lavoro, consegua automaticamente alla condanna, senza la possibilita' (e l'onere), per chi esercita il potere disciplinare ed a garanzia di chi lo subisce, di valutare, anche alla luce delle giustificazioni addotte, la sussistenza e la gravita' del fatto addebitato, si pone in contrasto con il principio di proporzione e quindi con gli articoli della Costituzione (artt. 3, 4 e 35) in cui esso trova fondamento. Pertanto - assorbito l'ulteriore denunciato contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 1258, primo comma, deve essere dichiarato illegittimo, nella parte in cui prevede la pena disciplinare in questione come effetto automatico di una condanna per uno dei suddetti reati, anziche' sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente. - V. le precedenti massime A, B e C. red. : S.P.