Art. 146 c.nav. — Iscrizione delle navi e dei galleggianti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro per le comunicazioni.
[2]Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
[3]Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990 · versione 0 su Normattiva