Art. 146 c.nav.Iscrizione delle navi e dei galleggianti

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[1]Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo ((, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate)). 43

[2]Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

[3]Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66

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Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformita' al modello di cui all'allegato A".

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 12 marzo 2006 · versione 73 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art146 · fonte su Normattiva