Art. 166 c.nav.Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilita'

[1]Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilita', di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonche' all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.

[2]L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art166 · fonte su Normattiva