Art. 184 c.nav. — Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna
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[1]Il comandante del porto o l'autorita' consolare, nel dare l'autorizzazione alla partenza alle navi della navigazione interna, restituendo la licenza col visto ove questa sia stata consegnata all'arrivo, procede a norma dell'articolo 179, secondo comma.
[2]Il comandante della nave, all'arrivo in localita' ove sia un'autorita' portuale o consolare, deve denunciare all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualita' e quantita' del carico e il numero delle persone dell'equipaggio, consegnando la licenza se sia prevista una sosta della nave superiore alle dodici ore. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia sede un'autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia all'autorita' portuale o consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo 182, secondo comma.
[3]Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta alla navigazione interna o all'autorita' consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per gli accertamenti di cui all'articolo 183.
[4]Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva