Art. 239 c.nav.Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

[1]Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione puo' compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.

[2]Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art239 · fonte su Normattiva