Art. 239 c.nav. — Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
[1]Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione puo' compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.
[2]Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva