Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ SUL PRESUPPOSTO CHE LA PRESCRIZIONE È MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA - REIEZIONE.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. L'eccezione, basata sul presupposto che la decorrenza del termine costituisca materia riservata alla discrezionalità legislativa, non tiene conto che il rimettente censura l'irragionevolezza dell'esercizio di tale discrezionalità.
Riguarda ancheart. 937 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. Non è infatti condivisibile l'assunto secondo cui la questione non potrebbe influire sul giudizio a quo in quanto deputato al solo accertamento dei crediti e non alla loro quantificazione: infatti, lo stesso accertamento dell' an debeatur presuppone logicamente il superamento dell'eccezione di prescrizione.
Riguarda ancheart. 937 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA TUTELA ACCORDATA AI LAVORATORI DEL SETTORE A QUELLA, MENO AVANZATA, RICONOSCIUTA AGLI ALTRI LAVORATORI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. E', infatti, superabile il rilievo secondo cui l'intervento invocato tenderebbe a utilizzare il principio di eguaglianza per adeguare la tutela accordata ai lavoratori del settore aeronautico a quella, meno avanzata, del lavoro ordinario, così tradendo lo spirito del principio, volto alla espansione e non alla compressione dei diritti: i diritti debbono, infatti, essere considerati da entrambi i lati, attivo e passivo, e, pertanto, anche dal punto di vista dell'interesse del datore di lavoro a vedere prescritto il credito del lavoratore.
Riguarda ancheart. 937 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO NAUTICO - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO NEL PORTO DI ARRUOLAMENTO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL LAVORO COMUNE E LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 373 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, in caso di rapporto di lavoro nautico assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché la ratio della norma affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto di arruolamento, peculiarità connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune; non sussiste neppure violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto al protrarsi nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico. > >- Sulle specificità del lavoro nautico, v., citate, sentenze n. 80/1994, n. 63/1987, n. 98/1973. > >- Sulle peculiarità inerenti il termine prescrizionale v., citate, sentenze n. 40 e 41/1979 e 115/1975. > >- Sulla decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro comune disciplinato dal codice civile, v., citate, sentenze n. 174/1972 e n. 63/1966. > >- Sull'attenuarsi progressivo delle differenze fra i due tipi di rapporto di lavoro v., citate, sentenze n. 41/1991 e n. 96/1987.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO NAUTICO - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - DIRITTI - <<PRESCRIZIONE DEGLI STESSI CON IL DECORSO DI DUE ANNI DALLO SBARCO NEL POSTO DI ARRUOLAMENTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE O ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO>> - DEDOTTO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER IL LAVORO COMUNE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le ordinanze di rimessione sono del tutto prive di motivazione in ordine alla rilevanza e difetta, altresi', l'indicazione, ancorche' sommaria, degli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto di ciascuna delle controversie sottoposte all'esame del giudice 'a quo'. red.: G. Leo
LAVORO - RAPPORTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - COD. NAV., ART. 373 - PRESCRIZIONE BIENNALE ANZICHE' QUINQUENNALE (EX ART. 2948, N. 5, DEL COD.CIV.) - GIUSTIFICAZIONE DELLA BREVITA' DEL TERMINE NELLA SPECIALITA' DEL RAPPORTO E NELLA RAZIONALE DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (R.D. 30 MARZO 1942, N. 327).
L'art. 373 del Codice della navigazione, che sottopone a prescrizione biennale anziche' quinquennale (art. 2948, n. 5, c.c.) le indennita' spettanti per la cessazione del contratto di arruolamento marittimo, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero il carattere di specialita' che caratterizza il contratto di arruolamento rispetto ai rapporti di lavoro cui e' applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 294 nn. 4 e 5 cod. civ., giustifica la previsione di un termine piu' breve, anche in relazione all'esigenza, propria dei traffici marittimi, di esaurire al piu' presto tutti i rapporti di credito e di debito, nessuno escluso.
LAVORO - RAPPORTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - COD. NAV., ART. 373 - PRESCRIZIONE BIENNALE - NON VIOLA GLI ARTT. 4 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 373 del Codice della navigazione che sottopone a prescrizione biennale anziche' quinquennale (art. 2948, n. 5, cod. civ.), le indennita' spettanti per la cessazione del contratto d'arruolamento marittimo, non contrasta con gli artt. 4 e 35 della Costituzione. Invero secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 22 del 1967 e 7 del 1966) gli artt. 35, primo comma, e 4, primo comma, non vogliono determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore.