Art. 375 c.nav.
Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna
[2]La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
[3]Il contratto deve, a pena di nullita', esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo.
[4]La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, puo' esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
[5]La retribuzione, gli altri diritti e le indennita' previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
[6]Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva