Art. 493 c.nav. — Compenso per salvataggio di persone
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Il salvataggio di persone da' diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilita' del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.
[2]Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando e' stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile da' inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilita' del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le persone salvate.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva