Art. 805 c.nav.Approdo di aeromobili provenienti dall'estero

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[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

[3]Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art805 · fonte su Normattiva