Art. 805 c.nav. — Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
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[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
[3]Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva