Art. 805 c.nav. — Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
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[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitarii, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica intesi i ministeri interessati.
[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale del Regno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva