Art. 805 c.nav. — Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
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[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitarii, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica intesi i ministeri interessati.
[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale del Regno.
[3]Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici ((. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo)).
Testo vigente dal 27 febbraio 1999 al 21 ottobre 2005 · versione 62 su Normattiva