Art. 816 c.nav.
Imbarco di armi, munizioni e gas tossici
L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva