Art. 859 c.nav. — Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale
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L'autorita' alla quale, dopo il collaudo, e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certiticato d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 837, 1030 nel registro delle costruzioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva