Art. 867 c.nav. — Forma del titolo per la pubblicita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
[2]Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva