Art. 867 c.nav.Forma del titolo per la pubblicita'

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[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

[2]Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art867 · fonte su Normattiva