Art. 871 c.nav. — Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
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[1]Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare.
[2]In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva