Art. 871 c.nav. — Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
[1]Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale ((...)).
[2]In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva