Art. 875 c.nav. — Pubblicita' della dichiarazione
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[1]La dichiarazione di esercente deve essere trascritta nel registro tenuto dal direttore di aeroporto competente ai sensi dell'articolo precedente ed annotata sul certificato di immatricolazione.
[2]Per gli alianti libratori la dichiarazione di esercente e' trascritta nel registro matricolare tenuto dalla Reale unione nazionale aeronautica.
[3]Quando l'aeromobile trovasi fuori dell'aerodromo di abituale ricovero, il direttore di aeroporto esegue la trascrizione nel registro, e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.
[4]In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva