Art. 944 c.nav.Cessione del diritto al trasporto

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[1]Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

[2]Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di seimila lire per ciascun passeggero.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art944 · fonte su Normattiva