Art. 944 c.nav. — Cessione del diritto al trasporto
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[1]Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.
[2]Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero.38
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".
Testo vigente dal 7 giugno 1987 al 21 ottobre 2005 · versione 40 su Normattiva