Art. 944 c.nav. — Cessione del diritto al trasporto
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[1]((Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.
[2]Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero)).
Testo vigente dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987 · versione 6 su Normattiva