Art. 20 (Allegato n. 25 Contributi)
unidirezionali 1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 e' ridotto alla meta'.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva