Art. 4 c.g.c. (Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni)Abrogazioni

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[1]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:

  • a)il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
  • b)gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
  • c)l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • d)gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
  • e)l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  • f)gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
  • g)l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
  • h)l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  • i)l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

[2]2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-3-norme-transitorie-e-abrogazioni-art4 · fonte su Normattiva