Art. 4 c.g.c. (Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni) — Abrogazioni
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[1]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:
- a)il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
- b)gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- c)l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- d)gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
- e)l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- f)gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
- g)l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- h)l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- i)l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
[2]2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva