Art. 110 c.p.c. — Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo per morte della parte - Ricorso per riassunzione - Notificazione individuale nei confronti dei chiamati all'eredità - Valida instaurazione del rapporto processuale - Condizioni - Successore universale della parte deceduta - Necessità - Assunzione della qualità di erede - Esclusione - Condizioni - Difetto di legitimatio ad causam - Eccezione relativa proposta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura civile
Precedenti: 617377-01, 675997-01, 675613-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Riguarda ancheart. 2495 Codice civileart. 299 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 673808-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese pendente il giudizio di appello - Riassunzione nei confronti dell’ex socio quale successore - Soggetto tenuto a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado - Condizioni - Fattispecie. · SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - CAUSE PREVISTE DAL CONTRATTO SOCIALE In genere.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore 38 <!-- pag. 39 --> della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).
Riguarda ancheart. 2495 Codice civileart. 299 Codice di procedura civileart. 67 Legge fallimentare
Precedenti: 675633-02, 673808-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Parte non appellante - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civile
Precedenti: 660998-01, 624021-01, 659603-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Riguarda ancheart. 4 legge 130/1999art. 58 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 2697 Codice civileart. 111 Codice di procedura civile
Precedenti: 659464-01, 666807-02, 668451-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Riguarda ancheart. 476 Codice civileart. 485 Codice civileart. 303 Codice di procedura civile
Precedenti: 675017-01, 671769-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in punto di individuazione dei soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa.
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Riguarda ancheart. 486 Codice civileart. 303 Codice di procedura civile
Precedenti: 670501-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670501-01, 667175-01
PROCEDIMENTO CIVILE - Cancellazione della società - Crediti oggetto di giudizio pendente - Tacita rinuncia - Successione da parte dei soci - Condizioni - Contrasto.
La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.
Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).
Rv. 677174-01
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Rv. 676986-01
La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore 38 <!-- pag. 39 --> della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).
Rv. 676551-01
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.
Rv. 676597-01
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Rv. 676596-01
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Rv. 676237-01
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Rv. 675997-01
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Rv. 674982-02
La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale…
Art. 136-octies — Sospensione e interruzione del processo
Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. La Commissione dispone la sospensione del processo…
Art. 18 — Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
… prevenzione. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il procedimento di prevenzione…
Art. 92
Ripresa del processo sospeso o interrotto (articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza…
Art. 2565 — Trasferimento della ditta
… vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.…
Art. 89
Interruzione del processo (articolo 40 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una …
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art110 · fonte su Normattiva