Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Evento interruttivo allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - Automatica interruzione del processo dalla sua dichiarazione - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza - Deposito precedente delle note nel fascicolo telematico - Irrilevanza. · PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.
Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l'evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine semestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza - coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) - restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano state depositate nel fascicolo telematico. 56 <!-- pag. 57 -->
Cass. civ. n. 3693/2026Sez. 2Rv. 677170-01
Riguarda ancheart. 300 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 665047-01, 672942-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza – Fondamento- Fattispecie.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito 29 <!-- pag. 30 --> il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).
Cass. civ. n. 1217/2026Sez. 1Rv. 676957-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione dell'udienza con note scritte - Istanza di discussione orale - Diniego - Lesione del contraddittorio e del diritto di difesa - Onere della parte istante.
In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi.
Cass. civ. n. 27368/2025Sez. LRv. 676764-01
Riguarda ancheart. 221 Decreto Rilancioart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 669763-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Comparizione delle parti - Deposito telematico delle note - Equipollenza - Omesso deposito delle note da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Condizioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE In genere.
Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.
Cass. civ. n. 25372/2025Sez. LRv. 676502-01
Riguarda ancheart. 221 Decreto Rilancioart. 348 Codice di procedura civileart. 181 Codice di procedura civile
Precedenti: 667797-01, 675552-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Art. 127-ter c.p.c.
(nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni. 6 <!-- pag. 7 --> SEZIONI UNITE Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 17603/2025Sez. URv. 675389-01
Riguarda ancheart. 128 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 437 Codice di procedura civileart. 83 Decreto Cura Italiaart. 221 Decreto Rilancio
Precedenti: 673353-01, 671198-01, 669549-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Termine giudiziale - Specificazione dell'orario - Interpretazione - A giorni - Orario di apertura delle cancellerie - Fattispecie.
Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).
Cass. civ. n. 17603/2025Sez. URv. 675389-02
Riguarda ancheart. 152 Codice di procedura civileart. 162 legge 1196/1960
Precedenti: 430402-01, 379925-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. · CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un 205 <!-- pag. 206 --> aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Cass. civ. n. 11825/2025Sez. 3Rv. 674845-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 175 Codice di procedura civile
Precedenti: 648755-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).
Cass. civ. n. 371/2025Sez. 1Rv. 673603-01
Precedenti: 671597-01, 672059-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).