Art. 131 c.p.c.Forma dei provvedimenti in generale

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[1]La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

[2]In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 16 aprile 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art131 · fonte su Normattiva