Art. 143 c.p.c.Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

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[1]Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

[2]Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

[3]Nei casi previsti nel presente e nel precedente articolo la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 9 febbraio 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art143 · fonte su Normattiva