Art. 178 c.p.c. — Controllo del collegio sulle ordinanze
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[1]((Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
[2]Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilita' e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.
[3]Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
[4]Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
[5]Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.
[7]Il provvedimento del collegio e' limitato all'ammissibilita' e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, ne' totali ne' parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, puo' limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.
[8]L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva