Art. 178 c.p.c. — Controllo del collegio sulle ordinanze
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[1]Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
[2]((Tuttavia la parte interessata puo' proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia e' avvenuta fuori dell'udienza. L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.)) 3 ((Il reclamo e' presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Il reclamo puo' essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, con ordinanza, l'udienza innanzi a lui per gli adempimenti prescritti dagli articoli 189 e 190. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'art. 279.)) 3 ((Il reclamo previsto dai due commi precedenti non e' ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'art. 175 secondo comma e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'art. 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di prova)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483
3Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche avranno esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".
Testo vigente dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951 · versione 7 su Normattiva