Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita da persona fisica non abilitata alla rappresentanza in giudizio della società - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.
Cass. civ. n. 27895/2025Sez. 1Rv. 676377-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 663159-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Rappresentanza processuale della persona giuridica - Fonte del potere rappresentativo - Atto non soggetto a pubblicità legate - Contestazione - Onere di produzione della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza - Sussistenza - Sanatoria ex tunc.
In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.
Cass. civ. n. 22779/2025Sez. 1Rv. 675967-01
Riguarda ancheart. 77 Codice di procedura civile
Precedenti: 648068-01, 662858-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM Società in liquidazione - Liquidatore già amministratore della società - Proposizione di ricorso per cassazione in detta precedente qualità - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.
Cass. civ. n. 22325/2025Sez. 3Rv. 676205-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 2384 Codice civileart. 2489 Codice civile
Precedenti: 642586-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Falsus procurator - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Esclusione - Efficacia retroattiva della procura alle liti - Presupposti.
Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
Cass. civ. n. 20562/2025Sez. LRv. 675773-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civile
Precedenti: 653305-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio – Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").
Cass. civ. n. 10815/2025Sez. 3Rv. 674480-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civileart. 221 Codice di procedura civileart. 222 Codice di procedura civile
Precedenti: 588642-01, 633195-01, 666508-01
Traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa - Requisito di validità dell’atto - Assenza di traduzione - Poteri del giudice.
La Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integra un requisito di validità dell’atto. In proposito, la Sezione ha evidenziato che, nel caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa, occorre stabilire: - se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; - se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa essere esercitato anche nel giudizio di cassazione; - se possa o debba lo stesso giudice disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto.
Cass. civ. n. 7757/2024Sez. 2documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).