Art. 184 c.p.c. — Udienza di assunzione dei mezzi di prova
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Durante l'ulteriore corso del giudizio, soltanto quando concorrono gravi motivi il giudice istruttore puo' autorizzare le parti a produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva