Art. 190 c.p.c.

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[1]((Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

[2]Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

[3]Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

[4]Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza, di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.

[5]Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'art. 70)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art190 · fonte su Normattiva