Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.
La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).
Cass. civ. n. 34651/2025Sez. 3Rv. 677267-01
Riguarda ancheart. 352 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 666495-03, 632194-01, 676957-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21279/2025Sez. 3Rv. 675742-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 563704-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21279/2025Sez. 3Rv. 67574201
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 563704-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.
Cass. civ. n. 17032/2025Sez. 2Rv. 675441-02
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 275 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civile
Precedenti: 631956-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione 210 <!-- pag. 211 --> dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 11877/2025Sez. 3Rv. 674693-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 628630-01, 670513-01, 663244-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Cass. civ. n. 196/2025Sez. 3Rv. 673371-01
Riguarda ancheart. 2050 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 183 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 664792-01, 671190-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).