Art. 282 c.p.c.Esecuzione provvisoria

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[1]Sa istanza di parte, la sentenza appellabile puo' essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda e' fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi e' pericolo nel ritardo.

[2]L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art282 · fonte su Normattiva