Art. 282 c.p.c. — Esecuzione provvisoria
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[1]Sa istanza di parte, la sentenza appellabile puo' essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda e' fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi e' pericolo nel ritardo.
[2]L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 14 luglio 1950, n. 581 non ha ratificato la modifica del del presente articolo disposta dal D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483.
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva