Art. 318 c.p.c. — Contenuto della domanda
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Se,e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225 secondo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva