Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
Cass. civ. n. 1619/2026Sez. LRv. 677552-01
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 47 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 565518-01, 588401-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Cass. civ. n. 34531/2025Sez. 2Rv. 677439-01
Riguarda ancheart. 106 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 665054-01, 659563-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.
Cass. civ. n. 33159/2025Sez. 3Rv. 677175-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 649046-02, 668339-01, 665054-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).
Cass. civ. n. 31910/2025Sez. 3Rv. 677090-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 668710-01, 658856-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.
Cass. civ. n. 31839/2025Sez. LRv. 677124-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 28 d.l. 76/2020art. 417 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civile
Precedenti: 641178-01, 630225-01, 661299-01, 658856-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.
La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.
Cass. civ. n. 29919/2025Sez. 2Rv. 676317-01
Riguarda ancheart. 170 Codice di procedura civileart. 285 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civile
Precedenti: 658856-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 26288/2025Sez. 2Rv. 676708-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 325 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 661545-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 25526/2025Sez. 3Rv. 676358-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 288 Codice di procedura civile
Precedenti: 666712-01, 639924-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Dies ad quem coincidente con un venerdì festivo - Proroga al primo giorno seguente non festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
La prorogai di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Cass. civ. n. 20509/2025Sez. 3Rv. 675730-01
Riguarda ancheart. 155 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civile
Precedenti: 668100-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Sentenza - Mancanza della motivazione per sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Decorrenza del termine lungo - Deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti il sopravvenuto impedimento - Comunicazione del mancato deposito della motivazione - Necessità - Esclusione - Notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c. - Decorrenza del termine breve.
Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.
Cass. civ. n. 18663/2025Sez. LRv. 675871-01
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 430 Codice di procedura civileart. 433 Codice di procedura civile
Precedenti: 603574-01, 622211-01, 593640-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
Cass. civ. n. 16991/2025Sez. 3Rv. 675021-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 648132-04
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
Cass. civ. n. 16649/2025Sez. 3Rv. 675327-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 666540-01, 598037-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
Cass. civ. n. 737/2025Sez. 3Rv. 673379-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civile
Precedenti: 617683-01, 658856-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).