Art. 348 c.p.c.Improcedibilita' d'appello

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[1]((Se l'appellante non si e' costituito lino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benche' si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

[2]L'appello e' parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art348 · fonte su Normattiva