Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti - "Doppia conforme" ex art. 348 ter comma 5, c.p.c, ante riforma ex dlgs. n. 149 del 2022 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui al previgente art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 1744/2026Sez. 1Rv. 676881-01
Precedenti: 660372-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
(nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.
Cass. civ. n. 31464/2025Sez. 3Rv. 677088-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 35 d.lgs. 149/2022art. 3 d.lgs. 149/2022art. 1 legge 197/2022
Precedenti: 674745-01, 673356-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Giudizio di opposizione a verbale di accertamento - Appello instaurato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011 - Rito lavoro - Applicabilità - Appello incidentale - Omessa notificazione ex art. 436, comma 3, c.p.c. - Improcedibilità - Sussistenza.
Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 31009/2025Sez. 2Rv. 676943-01
Riguarda ancheart. 23 legge 689/1981art. 436 Codice di procedura civile
Precedenti: 672227-01, 651020-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Comparizione delle parti - Deposito telematico delle note - Equipollenza - Omesso deposito delle note da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Condizioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE In genere.
Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.
Cass. civ. n. 25372/2025Sez. LRv. 676502-01
Riguarda ancheart. 221 Decreto Rilancioart. 181 Codice di procedura civileart. 127 Codice di procedura civile
Precedenti: 667797-01, 675552-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Appello notificato in via telematica - Omessa prova della notifica - Costituzione dell'appellato - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna).
Cass. civ. n. 24107/2025Sez. 3Rv. 676133-01
Riguarda ancheart. 3 legge 53/1994art. 9 legge 53/1994art. 221 Decreto Rilancioart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 667247-01, 671338-01, 670511-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti fino all’udienza di p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.
Cass. civ. n. 19661/2025Sez. 1Rv. 675235-01
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 150/2011art. 27 d.lgs. 142/2015art. 702 Codice di procedura civileart. 10 Costituzioneart. 111 Costituzione
Precedenti: 664536-01, 651579-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Art. 348, comma 2, c.p.c. - Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, l'art. 348, comma 2, c.p.c. - applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro - prevede che il giudice rinvii la causa soltanto nel caso in cui la mancata comparizione dell'appellante avvenga alla prima udienza, sicché non trova applicazione ove il processo abbia già avuto uno sviluppo, anche se solo sul piano processuale. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dei presupposti del predetto rinvio, atteso che l'appellante incidentale non era comparso soltanto all'ultima udienza, allorché il processo aveva già avuto ampia trattazione, con espletamento di una CTU e deposito del relativo elaborato).
Cass. civ. n. 16782/2025Sez. LRv. 675650-01
Precedenti: 613951-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - “Prima di procedere alla trattazione della causa” - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.
La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).
Cass. civ. n. 16077/2025Sez. 3Rv. 674994-01
Riguarda ancheart. 436 Codice di procedura civileart. 668 Codice di procedura civileart. 283 Codice di procedura civile
Precedenti: 666260-01, 660493-01, 657870-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Cass. civ. n. 14272/2025Sez. 1Rv. 674575-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 644293-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Cass. civ. n. 12636/2025Sez. 3Rv. 675332-02
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 669015-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificata ai commissari - Improcedibilità del ricorso in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c. - Sussistenza - Sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio della controparte - Esclusione - Ragioni.
Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata.
Cass. civ. n. 9452/2025Sez. 1Rv. 674267-01
Riguarda ancheart. 87 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 661389-01, 617623-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).