Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.
Cass. civ. n. 272/2026Sez. 3Rv. 677517-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 660943-01, 667513-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 29931/2025Sez. 3Rv. 676844-01
Riguarda ancheart. 125 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 674907-01, 661629-01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sistema processuale bifasico - Fase introduttiva e fase di trattazione e decisione - Normativa applicabile - Conseguenze - Fattispecie.
Il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di 6 <!-- pag. 7 --> SEZIONI UNITE procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili "motivi nuovi" di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso).
Cass. civ. n. 28369/2025Sez. URv. 676436-01
Riguarda ancheart. 24 d.lgs. 109/2006art. 372 Codice di procedura civileart. 377 Codice di procedura civileart. 379 Codice di procedura civile
Precedenti: 666365-02, 662229-01
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Nullità della sentenza - Regime - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione mediante impugnazione - Necessità - Fattispecie.
Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 24267/2025Sez. 2Rv. 676235-01
Riguarda ancheart. 158 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 627482-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Relazione di notificazione della sentenza impugnata - Deposito con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380- bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).
Cass. civ. n. 24199/2025Sez. 3Rv. 675820-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 672812-01, 661874-02, 661874-03
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE Discussione ex art. 379 c.p.c. - Modifica delle conclusioni del P.M. rispetto a quelle della memoria ex art. 378 c.p.c. - Richiesta di termine a difesa delle parti - Inammissibilità - Ragioni.
In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.
Cass. civ. n. 21352/2025Sez. 3Rv. 675948-01
Riguarda ancheart. 379 Codice di procedura civileart. 1 d.l. 168/2016art. 1 legge 197/2016art. 3 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 667099-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).
Cass. civ. n. 21061/2025Sez. 1Rv. 675428-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 657937-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione.
L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.
Cass. civ. n. 19811/2025Sez. 1Rv. 675237-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 674975-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).