Art. 391 c.p.c.Pronuncia sulla rinuncia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 2006 al 30 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →

[1]((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

[2]Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

[3]Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.))

[4]La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 30 ottobre 2016 · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391 · fonte su Normattiva