Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Correzione di errore materiale - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.
Cass. civ. n. 3128/2026Sez. 3Rv. 677788-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 676215-01, 650928-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto nella valutazione di questioni processuali - Carattere implicito di tale valutazione - Configurabilità dell'errore - Limiti - Fattispecie La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 1267/2026Sez. LRv. 677791-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 566259-01, 667818-01, 675440-01, 642015-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 33672/2025Sez. 3Rv. 677196-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 672226-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Contestazione dei presupposti processuali o sostanziali - Istanza di decisione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta ex art. 380-bis c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 33672/2025Sez. 3Rv. 677196-02
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 675088-01, 674402-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Omessa istanza di decisione - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale - Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.
Cass. civ. n. 33674/2025Sez. 3Rv. 677202-01
Riguarda ancheart. 373 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 672894-01, 675902-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Presupposti - Pregiudizio a un diritto di stato della persona - Significato - Domande risarcitorie - Esclusione - Sindacabilità della congruità dell'equa indennità liquidata dalla Corte EDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.
La revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla Corte EDU abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona", da intendersi in senso stretto, cioè come pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere, con una compromissione non suscettibile di tutela per equivalente, restando, pertanto, escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie (come, nella specie, quella per danni da responsabilità medica) e non potendosi spingere, inoltre, il sindacato del giudice di legittimità sino a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa indennità 81 <!-- pag. 82 --> liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo.
Cass. civ. n. 30622/2025Sez. 3Rv. 676987-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Limitazione dell'esperibilità ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un diritto di stato della persona - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica. 82 <!-- pag. 83 -->
Cass. civ. n. 30622/2025Sez. 3Rv. 676987-03
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 76 Costituzione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Mancata accettazione della rinuncia - Regolamentazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.
Cass. civ. n. 30148/2025Sez. 3Rv. 676846-01
Precedenti: 657723-01, 657640-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito della relata della notifica del provvedimento - Onere della parte - Sussistenza - Art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di revocazione - Limiti - Fattispecie.
Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).
Cass. civ. n. 28769/2025Sez. 1Rv. 676310-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 674989-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di cassazione - Assenza di attività difensiva - Erronea supposizione - Paradigma dell'errore materiale - Esclusione - Errore revocatorio - Sussistenza - Modalità e termini di impugnazione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
In tema di giudizio di legittimità, l'erronea supposizione di assenza di attività difensiva di una parte esula dal paradigma dell'errore materiale e integra, piuttosto, errore revocatorio da far valere necessariamente ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile - non potendone disporre la conversione in ricorso per revocazione - l'istanza di correzione di errore materiale di un decreto di estinzione nel quale era stata omessa la pronuncia sulle spese per mancato rilievo del deposito del controricorso, che non era stato inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico).
Cass. civ. n. 28687/2025Sez. 2Rv. 676935-01
Precedenti: 668495-01, 664490-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 28035/2025Sez. 3Rv. 676593-01
Riguarda ancheart. 365 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 667013-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Pronuncia resa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. - Momento del passaggio in giudicato - Individuazione - Incidenza del termine per proporre ricorso per revocazione - Esclusione - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Cass. civ. n. 27996/2025Sez. 2Rv. 676043-01
Riguarda ancheart. 382 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 659552-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Provvedimento della S.C. recante contenuto eccentrico rispetto alla corretta intestazione - Ricorso per cassazione - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. o correzione di errore materiale - Esclusione - Istanza volta alla declaratoria di inesistenza del provvedimento - Qualificazione - Necessità - Conseguenze.
Il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non è inquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario 96 <!-- pag. 97 --> provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso.
Cass. civ. n. 27922/2025Sez. 3Rv. 676847-01
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civile
Precedenti: 636162-01, 670834-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in 64 <!-- pag. 65 --> sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
Cass. civ. n. 25284/2025Sez. 3Rv. 676337-01
Riguarda ancheart. 365 Codice di procedura civileart. 398 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 633895-01, 654940-01, 672744-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391- bis c.p.c. - Applicabilità - Competenza - Collegio - Fondamento.
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Cass. civ. n. 23153/2025Sez. 1Rv. 676215-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 673383-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Pronunzie della Corte di cassazione - Revocazione - Ipotesi - Limitazioni - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
Cass. civ. n. 22106/2025Sez. 1Rv. 675475-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 674946-01, 636888-01, 637609-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decreto di estinzione del processo per rinuncia - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Momento rilevante. · PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO In genere.
Il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.
Cass. civ. n. 21797/2025Sez. LRv. 676072-03
Riguarda ancheart. 338 Codice di procedura civileart. 390 Codice di procedura civile
Precedenti: 639619-01, 628293-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis. c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024 - Istanza di decisione avanzata fuori termine - Conseguenze – Estinzione del giudizio - Rimedi. 129 <!-- pag. 130 --> In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024, se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.
Cass. civ. n. 19450/2025Sez. 2Rv. 675684-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 672226-01, 674883-03
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Cass. civ. n. 16297/2025Sez. 2Rv. 675440-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 656234-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Sussistenza - Idoneità ad incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo - Esclusione - Fattispecie.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).
Cass. civ. n. 16032/2025Sez. 3Rv. 674993-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 288 Codice di procedura civile
Precedenti: 645743-01, 672744-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).