Art. 391 c.p.c.Pronuncia sulla rinuncia

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[1]Sulla rinuncia la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.

[2]((L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese)).

[3]L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.

[4]La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Testo vigente dal 17 novembre 1977 al 2 marzo 2006 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391 · fonte su Normattiva