Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisione sull'istanza di revocazione degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza impugnata - Incompatibilità - Insussistenza - Limiti.
La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.
Cass. civ. n. 3032/2026Sez. 1Rv. 677292-01
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civile
Precedenti: 646090-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.
La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.
Cass. civ. n. 2187/2026Sez. LRv. 677660-01
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura civile
Precedenti: 644646-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto nella valutazione di questioni processuali - Carattere implicito di tale valutazione - Configurabilità dell'errore - Limiti - Fattispecie La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 1267/2026Sez. LRv. 677791-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 566259-01, 667818-01, 675440-01, 642015-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Art. 395, n. 3 c.p.c. - Preesistenza del documento alla decisione impugnata - Necessità - Documento formatosi successivamente - Idoneità - Esclusione.
In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formatisi dopo la sentenza da revocare.
Cass. civ. n. 477/2026Sez. 1Rv. 677349-01
Riguarda ancheart. 396 Codice di procedura civileart. 398 Codice di procedura civile
Precedenti: 643102-01, 637376-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.
Cass. civ. n. 272/2026Sez. 3Rv. 677517-01
Riguarda ancheart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 660943-01, 667513-02
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).
Cass. civ. n. 33756/2025Sez. 2Rv. 677163-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 172 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 642564-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Nozione di “atti e documenti della causa” - Documenti depositati ma non rinvenuti per fatto non imputabile alla parte - Inclusione - Fattispecie.
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).
Cass. civ. n. 30927/2025Sez. LRv. 677020-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 655742-01, 667725-01, 672570-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Erronea dichiarazione di contumacia in appello - Ricorso per cassazione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.
In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.
Cass. civ. n. 30171/2025Sez. 3Rv. 676895-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 656943-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito della relata della notifica del provvedimento - Onere della parte - Sussistenza - Art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di revocazione - Limiti - Fattispecie.
Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).
Cass. civ. n. 28769/2025Sez. 1Rv. 676310-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 674989-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare 74 <!-- pag. 75 --> dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
Cass. civ. n. 25399/2025Sez. 3Rv. 676346-01
Riguarda ancheart. 398 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civile
Precedenti: 638922-01, 671264-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Pronunzie della Corte di cassazione - Revocazione - Ipotesi - Limitazioni - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
Cass. civ. n. 22106/2025Sez. 1Rv. 675475-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 674946-01, 636888-01, 637609-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Cass. civ. n. 16297/2025Sez. 2Rv. 675440-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 656234-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento impugnato - Errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. - Esclusione.
Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-03
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 667725-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria 247 <!-- pag. 248 --> non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-04
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).
Cass. civ. n. 13085/2025Sez. 3Rv. 674873-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 664394-02, 667048-01, 670391-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore revocatorio - Percezione inesatta della documentazione prodotta in giudizio - Configurabilità - Fattispecie.
Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).
Cass. civ. n. 9471/2025Sez. LRv. 674790-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 445 Codice di procedura civile
Precedenti: 545816-01, 638935-01, 660223-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Sentenza della Corte di cassazione - Supposizione di inesistenza dell’invio di avviso dell’avvenuta consegna del ricorso al portiere dello stabile - Natura di errore revocatorio - Ragioni - Decisività dell’errore - Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, 74 <!-- pag. 75 --> avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Cass. civ. n. 512/2025Sez. 3Rv. 673373-01
Riguarda ancheart. 291 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 671600-01, 661554-01, 671759-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).