Art. 418 c.p.c.Notificazione della domanda riconvenzionale

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[1]Copia del ricorso e del decreto del presidente e' notificata a cura del cancelliere alle parti interessate e comunicata al pubblico ministero. A questo e' anche comunicato il processo verbale di cui all'articolo 415 secondo comma col decreto del presidente.

[2]Un estratto del ricorso o del processo verbale col decreto del presidente e' pubblicato a cura del cancelliere, e senza spese, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, se la controversia interessa datori di lavoro o lavoratori di una sola provincia, altrimenti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art418 · fonte su Normattiva