Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Limiti.
Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente 147 <!-- pag. 148 --> decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.
Cass. civ. n. 32596/2025Sez. LRv. 677149-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 421 Codice di procedura civile
Precedenti: 655013-01, 672307-01, 651494-01, 643939-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Rito del lavoro - Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Ragioni - Impugnazione per cassazione della sentenza d’appello - Cassazione con rinvio - Necessità - Regola desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza). 57 <!-- pag. 58 -->
Cass. civ. n. 25075/2025Sez. 3Rv. 676334-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civile
Precedenti: 633348-01, 675552-01, 663223-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Motivazione contestuale - Contrasto fra dispositivo e motivazione - Nullità - Esclusione - Integrazione funzionale alla ricostruzione dell'effettiva volontà giudiziale - Necessità. 301 <!-- pag. 302 --> Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.
Cass. civ. n. 21140/2025Sez. LRv. 675866-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 288 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civile
Precedenti: 672147-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Art. 127-ter c.p.c.
(nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni. 6 <!-- pag. 7 --> SEZIONI UNITE Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 17603/2025Sez. URv. 675389-01
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura civileart. 128 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 83 Decreto Cura Italiaart. 221 Decreto Rilancio
Precedenti: 673353-01, 671198-01, 669549-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Prova indispensabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Decadenza colpevole della parte in primo grado - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso).
Cass. civ. n. 16646/2025Sez. LRv. 675604-01
Riguarda ancheart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 671437-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, 160 <!-- pag. 161 --> c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Cass. civ. n. 8885/2025Sez. 3Rv. 674485-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 543 Codice di procedura civileart. 8 Legge sul divorzioart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 673529-01, 661412-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).