Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario in stato di detenzione - Giudice competente - Individuazione - Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.
Cass. civ. n. 279/2026Sez. 1Rv. 676878-01
Riguarda ancheart. 43 Codice civileart. 44 Codice civileart. 404 Codice civile
Precedenti: 659245-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Incensurabilità - Ragioni. 55 <!-- pag. 56 --> Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 30761/2025Sez. 2Rv. 676976-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civile
Precedenti: 676027-01, 591757-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno. · COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere. · COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Cass. civ. n. 25245/2025Sez. 2Rv. 676027-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 44 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 621863-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Declinatoria d'incompetenza - Indicazione del giudice competente per materia - Declinatoria da parte del secondo giudice - Esclusione della competenza per materia - Dedotta ripartizione della competenza "ratione valoris" - Regolamento d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con la indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo che la competenza è regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), la decisione di accoglimento del regolamento, ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio), non previsto dalla disciplina processuale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale regionale delle acque pubbliche che, nel contestare l'indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, non aveva individuato la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice).
Cass. civ. n. 17985/2025Sez. 3Rv. 675007-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 49 Codice di procedura civile
Precedenti: 647312-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Riferimento alla sede di effettiva prestazione del servizio al momento della domanda - Applicabilità alla controversia in tema di spettanza al docente a tempo determinato della cd. carta del docente - Fondamento.
In tema di controversie relative al pubblico impiego, il principio per il quale, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla medesima P.A., la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso, si applica anche ai giudizi relativi al diritto del docente a tempo determinato a fruire della cd. carta docente alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, in quanto, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine intrattenuti presso istituti ricadenti in diversi ambiti territoriali - astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di far scattare il criterio residuale ex art. 413, comma 7, c.p.c. -, l'oggetto della controversia giustifica l'unitaria considerazione di tali contratti per valorizzare la continuità fra quelli cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare il presupposto dell'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico, necessario per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica.
Cass. civ. n. 16005/2025Sez. LRv. 675598-01
Riguarda ancheart. 413 Codice di procedura civileart. 1 legge 107/2015
Precedenti: 652609-01, 669340-03
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Cass. civ. n. 15817/2025Sez. 3Rv. 674772-01
Riguarda ancheart. 2054 Codice civileart. 7 Codice di procedura civileart. 9 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civile
Precedenti: 651365-01, 642132-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Ritenuta spettanza della competenza ad un terzo giudice, diverso dal primo - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempreché il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 539/2025Sez. 3Rv. 673735-01
Precedenti: 494049-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).