Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Natura contenziosa -Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.
Cass. civ. n. 33523/2025Sez. 1Rv. 676456-01
Riguarda ancheart. 385 Codice civileart. 386 Codice civileart. 339 Codice di procedura civileart. 739 Codice di procedura civile
Precedenti: 604186-01, 664215-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.
La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 32088/2025Sez. 3Rv. 677193-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 647303-01, 543310-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. LRv. 677191-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 660293-01, 670083-01, 675787-01, 660855-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ambito di applicazione - Pronuncia in composizione collegiale - Necessità - Decisione del giudice monocratico con giudizio ordinario - Conseguenze.
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.
Cass. civ. n. 29896/2025Sez. 2Rv. 676251-01
Riguarda ancheart. 28 legge 794/1942art. 14 d.lgs. 150/2011art. 183 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civile
Precedenti: 655247-01
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento di competenza - Mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Estinzione del processo - Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Fondamento.
La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.
Cass. civ. n. 25739/2025Sez. 2Rv. 675819-01
Riguarda ancheart. 49 Codice di procedura civileart. 653 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Invito alla costituzione nei termini ex art. 166 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.
Cass. civ. n. 25245/2025Sez. 2Rv. 676027-02
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civile
Precedenti: 613480-01, 625811-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).