Art. 50 c.p.c.Riassunzione della causa

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[1]((Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

[2]Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 4 luglio 2009 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art50 · fonte su Normattiva